Nuove strette per i no vax: da oggi si va dal parrucchiere e dall'estetista con il Green pass base
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Nuove strette per i no vax: da oggi si va dal parrucchiere e dall'estetista con il Green pass base

Il calendario delle date sull'obbligatorietà per il certificato covid 'semplice' e il Super green pass

Nuove strette per i no vax: da oggi si va dal parrucchiere e dall'estetista con il Green pass base
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20 Gennaio 2022 - 09.21


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Tutti i decreti emanati dal governo durante le vacanze natalizie stanno portando ora i suoi frutti, dato che da oggi fino al 15 febbraio ci saranno scadenze e date dopo le quali scatteranno obblighi e divieti che stringeranno ancora di più le maglie ai no vax.

Green pass ‘base’, da oggi, giovedì 20 gennaio, scatta l’obbligatorietà anche per i clienti di estetisti e parrucchieri e, più in generale, per coloro che accederanno ai cosiddetti “servizi alla persona”. Un obbligo che rimarrà tale almeno fino alla fine dello stato d’emergenza, fissata per il 31 marzo prossimo.

Sempre da oggi, inoltre, green pass semplice necessario anche per chi farà visita ai detenuti e agli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Per ottenere il green pass base sarà necessario essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo. Ma il calendario delle scadenze, fra stop ad alcuni divieti da un lato e obbligo di green pass semplice, Super green pass e vaccinazione per over 50 dall’altro, è ancora lungo. Ecco quindi le date principali:

31 Gennaio

Salvo proroghe, dal 31 gennaio 2022 stop al divieto per “gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto”. Fine della sospensione anche per “le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. Stop anche all’obbligo di mascherina, ma solo in zona bianca.

1 Febbraio

Dal 1° febbraio 2022 il green pass base sarà richiesto anche a chi accede ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali (quindi negozi, ma anche centri commerciali), “fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del presidente del Consiglio”, si legge nelle faq del governo. E proprio oggi Draghi dovrebbe firmare il Dpcm con la lista di tutte le attività esenti dal certificato verde. L’obbligo scadrà il prossimo 31 marzo. Per le persone che accederanno senza green pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.
Sempre il 1° febbraio scatta quindi l’obbligo vaccinale per gli over 50 residenti in Italia. L’obbligo rimarrà in vigore fino al 15 giugno prossimo. Senza limiti di età, invece, l’obbligo vaccinale sarà esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico.

Per tutti coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale, a partire dal 1° febbraio sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

15 Febbraio

Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, sarà quindi richiesto il Super green pass – che si ottiene solo con la guarigione o la vaccinazione – per accedere ai luoghi di lavoro. La norma resterà in vigore fino al prossimo 15 giugno 2022. La certificazione verde sarà inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici.

Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di green pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di green pass rafforzato al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.

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